La differenza tra separazione consensuale e giudiziale

La separazione rappresenta un momento di rottura critico all’interno di una coppia, reso ancora più difficile dalle pratiche giudiziarie e burocratiche, che spesso rischiano di rendere tutto ancora più complicato.

Quando la convivenza diventa intollerabile, non resta che richiedere la separazione, e dunque sancire legalmente la divisione di tutto quello che si è costruito insieme: figli, casa, risparmi. L’oggetto della separazione è prevalentemente economico.

Ci sono due strade per chi decide di ricorrere alla separazione: la separazione consensuale o la separazione giudiziale, ognuna con precisi diritti e differenze. Entrambe rientrano nella sfera della “separazione legale”, questo perché, di fatto, due coniugi possono anche decidere di vivere separati senza l’intervento del giudice (si parla in questo caso di separazione di fatto).

In questo articolo parleremo di entrambe le procedure nella maniera più chiara e comprensibile possibile. Entrambe possono richiedere l’intervento del giudice oppure della negoziazione assistita di un avvocato (trovi un approfondimento sulle modalità di separazione sul sito dell’Avv. Bassi di Reggio Emilia), ma vediamolo nel dettaglio.

Cos’è la separazione consensuale?

La separazione consensuale è quella che avviene di comune accordo tra i coniugi. I due stabiliscono un accordo su tutti gli effetti – personali e patrimoniali – della separazione, dal mantenimento all’assegnazione della casa, dalle visite dei figli alla divisione dei beni.

Si presentano poi dal giudice per farlo ratificare o, in alternativa, agli avvocati oppure direttamente al sindaco.

Il ricorso, contenente i termini della separazione, dovrà essere depositato in carta semplice presso la cancelleria del tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei ricorrenti. Il presidente del tribunale, se ritiene infatti che quanto concordato è conforme alla legge, concederà la separazione. La valutazione di solito è formale e difficilmente si entra nel merito delle scelte fatte dai coniugi.

Il procedimento davanti all’ufficiale dello stato civile è possibile se non ci sono figli minori, figli maggiorenni non autonomi o incapaci o portatori di handicap grave.

Si tratta della procedura più semplice e veloce: dopo la separazione consensuale devono passare solo sei mesi per poter divorziare. Nella separazione consensuale non è necessario dimostrare la colpa di uno o di entrambi i coniugi perché il presupposto indispensabile è costituito dalla intollerabilità della convivenza, cioè da una situazione che non dipende necessariamente dal comportamento del marito o della moglie.

Se l’accordo per una separazione consensuale non viene raggiunto, il giudice deve instaurare un procedimento di separazione giudiziale: in questo caso le condizioni della separazione vengono stabilite dal tribunale.

Cos’è la separazione giudiziale?

La separazione giudiziale è invece quella in cui i coniugi non trovano alcun tipo di accordo e devono ricorrere ad una causa in tribunale.

In questo caso è necessario fare una apposita causa con due avvocati, l’uno per ciascuna delle due parti, e la causa verrà avviata da chi dei due intende agire prima. Al contrario, con la separazione consensuale, era possibile ricorrere anche ad un solo avvocato per entrambi, in modo da ottimizzare le spese.

In questo giudizio si può anche decidere non solo del mantenimento, dell’assegnazione dei figli e della casa, della divisione dei beni, ma anche sull’addebito ossia sulle responsabilità da attribuire a uno o a entrambi i coniugi relative alla fine della convivenza. Dopo la separazione giudiziale deve passare un anno per poter chiedere il divorzio.

Il procedimento per la separazione giudiziale è composta da due distinti momenti. In una prima fase, i coniugi si presentano di fronte al Presidente del tribunale che cerca di mediare e proporre un tentativo di conciliazione, in presenza dei legali dei due.

Se la conciliazione non ha esito positivo, il presidente dispone i provvedimenti urgenti e provvisori, che hanno per oggetto l’autorizzazione a cessare la convivenza, la fissazione di un eventuale assegno di mantenimento, l’affidamento dei figli minori.

Qualora, nel corso della separazione giudiziale si raggiunga un accordo, sarà possibile sempre convertire la separazione giudiziale in consensuale.

Per questa ragione, separazione consensuale e giudiziale hanno iter e tempi diversi: l’iter giudiziario della prima è snello e rapido, mentre l’iter giudiziario della seconda è indubbiamente più complesso e prolungato nel tempo.

Anche i costi delle due procedure sono diversi ed ovviamente la separazione giudiziale sarà più costosa di una separazione consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione (consensuale o giudiziale) spetta a ciascun coniuge, anche in mancanza di consenso dell’altro coniuge. La procedura si avvia mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, in base al comune dove si trova la casa coniugale.